
DETRAZIONI FISCALI 2020
BONUS CASA e ECOBONUS
Chi acquista un prodotto per il RISCALDAMENTO DOMESTICO a BIOMASSA (legna e pellet) ha la possibilità di usufruire delle DETRAZIONI FISCALI se l'acquisto rientra all'interno di un più ampio progetto per due tipologie di interventi:
- Ristrutturazione Edilizia (BONUS CASA)
- Riqualificazione Energetica (ECOBONUS)
- Ristrutturazione Edilizia (BONUS CASA)
- Riqualificazione Energetica (ECOBONUS)

BONUS CASA
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
La detrazione fiscale per Interventi di Ristrutturazione Edilizia, meglio nota anche come BONUS CASA, è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e prevede una detrazione fiscale del 50% in dieci anni sulla spesa effettuata da privati su immobili residenziali anche per l'acquisto di una stufa, una cucina o un camino a legna o a pellet a patto che l'acquisto rientri all'interno di un più ampio progetto di risparmio energetico o ristrutturazione edilizia della propria abitazione.
Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e la detrazione prevede 10 rate annuali di pari importo da dedurre dall’imponibile IRPEF del soggetto.
Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e la detrazione prevede 10 rate annuali di pari importo da dedurre dall’imponibile IRPEF del soggetto.
ECOBONUS
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Le spese sostenute da privati e aziende per l’acquisto, la sostituzione (totale o parziale) o la nuova installazione di impianti a biomasse combustibili per il riscaldamento domestico invernale possono godere di una detrazione fiscale del 50% in dieci anni (tramite 10 rate annuali di pari importo), fino ad un valore massimo di 30.000 euro per unità immobiliare.
In questa specifica detrazione rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, con un rendimento non inferiore all’85% e che sono in possesso del certificato ambientale che dimostri l'appartenenza del generatore ad una delle classi prestazionali definite dal D.M. 186/2017.
Affinché la pratica vada a buon fine è inoltre fondamentale che l’impianto termico sia:
Infine, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale https://detrazionifiscali.enea.it/ entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Per semplificare la trasmissione delle informazioni l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto delle guide e delle tabelle riassuntive disponibili nel sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-biomassa.html.
In questa specifica detrazione rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, con un rendimento non inferiore all’85% e che sono in possesso del certificato ambientale che dimostri l'appartenenza del generatore ad una delle classi prestazionali definite dal D.M. 186/2017.
Affinché la pratica vada a buon fine è inoltre fondamentale che l’impianto termico sia:
- Installato da un professionista abilitato in conformità alle leggi vigenti, con il rilascio della Dichiarazione di conformità dell'impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008
- Accompagnato da un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici previsti per l'intervento di risparmio energetico
- Alimentato da biocombustibili conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 17225 (legna, pellet)
- Causale del versamento, con riferimento alla norma: "Legge 296/2006"
- Numero fattura con data
- Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
- Codice fiscale o Partita Iva del beneficiario della detrazione
Infine, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico avvenuto, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire tramite il portale https://detrazionifiscali.enea.it/ entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Per semplificare la trasmissione delle informazioni l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a punto delle guide e delle tabelle riassuntive disponibili nel sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-biomassa.html.

































